Cass. civile, sez. II del 1994 numero 6695 (16/07/1994)


In tema di distacchi tra costituzioni, le norme di salvaguardia dettate dalla regione, in attuazione del disposto dell' art. 17 Legge 6 agosto 1967, n. 765, sono inderogabili e cogenti al limite minimo di distanza tra edifici e sostituiscono le previsioni degli strumenti urbanistici locali solo quando queste siano meno restrittive, mentre non comportano modificazione delle norme regolamentari edilizie preesistenti che impongono distacchi tra costruzioni maggiori e più ampi di quel limite. Pertanto l' art. 1 D.P.G.R. Sardegna 1 agosto 1977, avendo carattere cogente solo in ordine all' osservanza del limite minimo di distanza tra costruzioni di m. 8, non comporta modificazioni al preesistente regolamento edilizio del comune di Teulada che impone la maggior distanza di m. 10 tra costruzioni.

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