Cass. civile, sez. II del 1994 numero 5191 (27/05/1994)


Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza, traendo origine dall'altrui condiscendenza o da rapporti di familiarità, amicizia o buon vicinato, implicano, di regola, un elemento di transitorietà e saltuarietà, per cui, in mancanza di una specifica prova contraria, è da escludere che sia stato esercitato per mera tolleranza il passaggio sul fondo altrui praticato per parecchi anni.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1994 numero 5191 (27/05/1994)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti