Cass. civile, sez. II del 1994 numero 4154 (29/04/1994)


Il principio dell'art. 2126 cod. civ., per il quale la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro (subordinato) non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità dipenda da illiceità dell'oggetto o della causa, non si applica ai contratti di agenzia stipulati con soggetti non iscritti nell'apposito ruolo istituito ai sensi dell'art. 9 della legge 12 marzo 1968 n. 316 sia perchè la carenza del presupposto dell'iscrizione dell'agente nell'albo speciale determina una nullità del contratto per illiceità dell'oggetto o della causa sia perchè il predetto principio dell'art. 2126 è eccezionale e non può essere pertanto esteso oltre i casi considerati.

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