Cass. civile, sez. II del 1994 numero 2327 (10/03/1994)


Posto che lo "stato d' infermità o deficienza psichica", di cui all' art. 643 cod. pen., non costituisce un "maius" rispetto allo stato d' incapacità di intendere o di volere di cui all' art. 428 cod. civ., ma semmai un "minus", ben può il giudice civile, ai fini dell' accertamento della capacità d' intendere e di volere al momento del compimento dell' atto di cui è richiesto l' annullamento, utilizzare gli accertamenti peritali effettuati nei riguardi dell' autore di detto atto in sede penale, nel corso del procedimento per circonvenzione di persone incapaci (art. 643 cod. pen.) in relazione agli stessi atti e fatti dedotti nel giudizio civile.

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