Cass. civile, sez. II del 1994 numero 10394 (03/12/1994)


La prescrizione presuntiva non può operare quando il debitore abbia comunque ammesso in giudizio che l' obbligazione non sia stata estinta, il che è da ritenersi implicito quando lo stesso abbia eccepito che il credito non sia insorto con il creditore che ha agito in giudizio, ma con un terzo.L' anzidetto principio deve essere applicato anche nel giudizio di equità del conciliatore ai sensi dell' art. 113 COD.PROC.CIV..

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1994 numero 10394 (03/12/1994)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti