Cass. civile, sez. II del 1993 numero 8290 (24/07/1993)


La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell'art. 1438 cod. civ., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento, come nel caso della minaccia di esecuzione forzata sul bene ipotecato per il soddisfacimento del credito garantito. In tale ipotesi la minaccia non ha altro scopo che quello di far conseguire al suo autore la prestazione dovuta senza il ricorso alla esecuzione forzata con la conseguenza che l'eventuale cessione al creditore del bene ipotecato realizza una "datio in solutum" e così quell'adempimento cui mirava il creditore prospettando al debitore la possibilità della esecuzione forzata. L' errore sul valore della cosa oggetto della compravendita può dar luogo, se ne ricorrono i presupposti, all' azione di rescissione per lesione e non a quella di annullamento del contratto per vizi della volontà.

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