Cass. civile, sez. II del 1993 numero 5687 (19/05/1993)


L' art. 891 cod. civ. il quale prescrive una distanza minima dal confine per canali e fossi postula la realizzazione di uno scavo, non meramente temporaneo, che presenti un fondo più basso per ambedue i fianchi rispetto al piano di campagna, come tale suscettibile, anche se a ciò non destinato, di raccogliere e convogliare le acque, di per sé, dotate di capacità erosiva ed infiltratrice e perciò fonte di pericolo per le proprietà vicine. Pertanto non sono soggette alla prescrizione delle distanze di cui all' art. 891 cit., quelle modificazioni dello stato dei luoghi, anche se comportanti l' abbassamento del livello del terreno, in cui non siano ravvisabili le connotazioni indicate, come nell' ipotesi di una escavazione effettuata dal vicino per sistemare una rampa di accesso al fabbricato, che abbia creato un dislivello rispetto al piano di campagna soltanto da un lato del manufatto.

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