Cass. civile, sez. II del 1993 numero 2020 (19/02/1993)


La preposizione institoria, essendo caratterizzata dall' ampiezza dei poteri rappresentativi che fanno dell' institore lo "alter ego" dell' imprenditore, postula la volontà di quest' ultimo di delegare al preposto poteri di gestione del tutto coincidenti con i propri, e, pertanto, mentre è insita, a norma dell' art. 2203 cod. civ., nella preposizione ad una sede o ad un ramo dell' attività dell' impresa, non è di per sé evincibile dalla preposizione a singoli uffici (nella specie: ufficio-vendite), ancorché dotati di una certa autonomia operativa nell' ambito dell' organizzazione imprenditoriale.Il principio dell'apparenza del diritto trae origine dall'incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme a realtà. L'applicabilità di tale principio esige che chi lo invoca fornisca la prova del proprio incolpevole affidamento nella situazione apparente.Non costituisce requisito ulteriore della fattispecie la condotta colposa dell'apparente rappresentato, dovendo essere tutelata la posizione del terzo indipendentemente dal concorso di tale elemento.

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