Cass. civile, sez. II del 1993 numero 12938 (29/12/1993)


Le disposizioni dell' art. 1193 cod. civ., sull' individuazione del debito al quale riferire l' adempimento, presuppongono una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti ed hanno lo scopo di eliminare l' incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l' effetto solutorio di una ben determinata obbligazione. Ne deriva che la questione dell' imputazione del pagamento non è proponibile quando sussista un unico debito, perché l' adempimento di questo, se è totale, ne determina l' estinzione e, se è parziale, comporta la permanenza dell' obbligazione di eseguire la prestazione nella parte residua. Pertanto, qualora il debitore, convenuto per il pagamento del residuo del corrispettivo (nella specie, di un appalto di lavori), eccepisca di aver corrisposto acconti maggiori di quelli ammessi dal creditore, e questi deduca che tali acconti sono già stati computati nella determinazione del saldo richiesto, spetta al debitore-convenuto, a norma dell' art. 2697 cod. civ., provare il fatto totalmente o parzialmente solutorio.

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