Cass. civile, sez. II del 1992 numero 7159 (11/06/1992)


La vendita, prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto, del fondo acquistato con i benefici della legge 26 maggio 1965 n. 590 sullo sviluppo della proprietà coltivatrice, è nulla perché in contrasto con il divieto del secondo comma dell'art. 28 della citata legge, la cui funzione non è quella di ribadire la decadenza dai benefici fiscali, già prevista dal primo comma della stessa norma, ma quella di aggiungere, innovando, con norma imperativa, la previgente legislazione, detta più grave sanzione.

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