Cass. civile, sez. II del 1992 numero 5180 (29/04/1992)


A norma dell' art. 1145 cod. civ. l' azione di manutenzione del possesso è consentita nei rapporti fra privati non solo a colui che abbia già conseguito in concessione il godimento di un bene demaniale, ma anche a chi eserciti sul bene stesso poteri di fatto tali da giustificare il godimento della concessione, in quanto nei rapporti fra privati per l' esperimento dell' azione di manutenzione è sufficiente che il possesso corrisponda all' esercizio di facoltà possano formare oggetto di concessione amministrativa, e non è necessario che trattisi di facoltà correlate a concessioni già emanate.Pertanto il privato che eserciti di fatto una signoria sul bene demaniale suscettibile di essergli attribuito in concessione è possessore ad ogni effetto ed è, in quanto tale, legittimato ad esperire l' azione di manutenzione contro altro privato che rechi turbativa al suo possesso.

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