Cass. civile, sez. II del 1992 numero 4474 (11/04/1992)


L' oggetto del contratto per il quale è necessaria la forma scritta può considerarsi determinabile, benché non indicato specificamente, solo se sia con certezza individuabile in base agli elementi prestabiliti dalle parti nello stesso atto scritto, senza necessità di fare ricorso al comportamento successivo delle parti, dovendosi escludere la possibilità di applicazione, per la determinazione dell' oggetto del contratto, della regola ermeneutica dell' art. 1362 comma secondo cod. civ., che consente di tenere conto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, del comportamento di questi successivo alla conclusione del contratto. L' accertamento della presenza dei requisiti necessari per una sicura identificazione dell' oggetto del contratto è riservato al giudice di merito ed è soggetto al sindacato della Cassazione solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione. (Nella specie, la C.S. ha confermato la decisione di giudici del merito che avevano ritenuto l' indeterminabilità dell' oggetto con riguardo ad una divisione nella quale alcuni beni immobili delle singole quote erano indicati con espressioni - "casa mamma" "casa nonna" - che non ne consentivano l' individuazione senza un riferimento alle tradizioni ed abitudini familiari, controverse tra le parti).

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