Cass. civile, sez. II del 1992 numero 13211 (15/12/1992)


Gli atti di diffida e di messa in mora sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine utile per usucapire potendosi esercitare il relativo possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale. Analogamente, affinché il riconoscimento del diritto reale sia idoneo ad interrompere il termine utile per l'usucapione, non è sufficiente che il possessore compia un atto con il quale dimostri di riconoscere il soggetto cui appartiene il diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che per il modo in cui questa conoscenza è rivelata e per i fatti in cui essa è implicita, manifesti la volontà di attribuire il diritto reale al suo titolare.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1992 numero 13211 (15/12/1992)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti