Cass. civile, sez. II del 1991 numero 7364 (04/07/1991)


La scomparsa del creditore, con la nomina di un curatore speciale (art. 48 cod. civ.), non implica di per sé che il debitore debba eseguire od offrire la prestazione a detto curatore, tenendo conto che tale evento non incide sulla capacità o sullo "status" del soggetto (a differenza di quanto si verifica nei casi di dichiarazione di assenza o di morte presunta), e che è onere del curatore medesimo di dare notizia della sua nomina, indicando luogo, tempo e modalità dell'adempimento.

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