Cass. civile, sez. II del 1991 numero 731 (12/07/1991)


Cass. civile, sez. II, 12-07-1991, n. 7731 Il decreto con il quale il pretore liquida il compenso dovuto al curatore dell'eredità giacente è soggetto soltanto al ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. e non può essere impugnato a norma della legge 8 luglio 1980 n. 319, che prevede l'impugnabilità davanti ad un giudice di merito dei decreti attributivi di compensi solo per determinati ausiliari del giudice tra cui non è compreso il curatore dell'eredità giacente. E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, delle disposizioni in tema di liquidazione del compenso al curatore dell'eredità giacente, nella parte in cui limitano l'impugnativa del relativo provvedimento al solo ricorso per Cassazione, in quanto il doppio grado del giudizio di merito non è previsto da alcuna norma costituzionale ed in quanto lo stesso art. 111 Cost. - che autorizza il ricorso per Cassazione contro provvedimenti definitivi di natura decisoria non altrimenti impugnabili - sancite implicitamente, ma in modo non equivoco, la legittimità costituzionale del procedimento giudiziario che si esaurisce in unico grado. Il pretore, nel liquidare il compenso al curatore dell'eredità giacente ha ampi poteri discrezionali, insiti nella natura stessa del provvedimento, che implica la valutazione, sotto diversi profili, di una vastissima gamma potenziale di attività con la conseguenza che pur senza applicare alcuna tariffa professionale può prendere in considerazione, in via puramente orientativa, quella riguardante non la professione esercitata dal curatore, bensì la natura tecnica prevalente delle attività richieste per l'espletamento dell'incarico attribuito.

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