Cass. civile, sez. II del 1991 numero 13160 (06/12/1991)


Con riguardo all' impianto di fognatura di un edificio in condominio l' indagine diretta a stabilire se il condomino che non utilizzi detto impianto, per essere l' unità abitativa di sua proprietà collegata con l' impianto idrico sanitario di altro condominio, sia egualmente comproprietario dell' impianto condominiale e quindi, in applicazione dell' art. 1123 cod. civ., sia tenuto a concorrere nelle spese inerenti alla sua conservazione, va condotta in base ai criteri indicati nell' art. 1117 cod. civ. sull' individuazione delle parti comuni dell' edificio, tenendo conto che la comunione di detto impianto ove debba essere negata in base alla cit. norma può essere riconosciuta per effetto di diversa previsione del regolamento condominiale, quando esso abbia natura contrattuale perché predisposta dall' originario unico proprietario dell' edificio e poi accettato con i singoli atti di acquisto, ovvero perché adottato con il consenso unanime di tutti i partecipanti, manifestato nelle debite forme.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1991 numero 13160 (06/12/1991)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti