Cass. civile, sez. II del 1991 numero 12767 (28/11/1991)


Le disposizioni del D.M. 27 novembre 1976 concernente i compensi a favore dei curatori fallimentari non sono applicabili neppure a titolo orientativo, per la liquidazione del compenso nei riguardi dell'eredità giacente, stante la disomogeneità delle rispettive prestazioni, ed essendo l'attività del curatore fallimentare più complessa di quella del curatore dell'eredità giacente, specialmente quando questa si limiti all'inventario ed alla semplice amministrazione temporanea dell'eredità, senza giungere alla fase della liquidazione, per essere nel frattempo sopraggiunta l'accettazione da parte dell'erede. Pertanto il giudice dovrà provvedere alla liquidazione del compenso a favore del curatore dell'eredità giacente secondo il suo prudente criterio, valutando la natura, l'entità ed i risultati delle prestazioni gestionali svolte, spiegando con adeguata motivazione i criteri adottati.

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