Cass. civile, sez. II del 1990 numero 4656 (23/05/1990)


Le obbligazioni costituite con il contratto di subappalto, ancorché dipendenti dal contratto d' appalto, hanno propria autonomia ed individualità, e, in particolare, non si sottraggono alla regola secondo cui l' impossibilità sopravvenuta è ragione di esonero del debitore solo se derivi da causa a lui non imputabile (art. 1218 cod. civ.). Pertanto, la responsabilità risarcitoria del subcommittente nei confronti del subappaltatore, per la mancata consegna dell' area di cantiere, non può essere esclusa per il solo fatto che l' area medesima non sia stata a sua volta acquisita dal committente, con conseguente sospensione dei lavori nell' ambito del rapporto d' appalto, occorrendo la prova di detta non imputabilità (e quindi dell' uso della dovuta diligenza, da parte del subcommittente, nell' accertare la possibilità di disporre di quel terreno).

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