Cass. civile, sez. II del 1989 numero 5619 (14/12/1989)


Ai fini dell'applicazione dell'art. 1664, primo comma, cod. civ., il quale prevede il diritto dell'appaltatore di chiedere la revisione del prezzo contrattuale per aumenti dei costi dei materiali e della mano d'opera imprevedibili al momento della conclusione del contratto superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, il giudice del merito può prendere in considerazione la sopravvenuta svalutazione monetaria che abbia inciso - incrementandoli in misura eccedente quella ragionevolmente prevedibile allorché il contratto fu concluso - sui costi dei materiali e della mano d'opera, poiché nei periodi di tendenza generalizzata dei prezzi a mutare, l'imprevedibilità del mutamento può riguardare, ai fini dell'applicazione dello art. 1664, primo comma, cod. civ. anche la sola misura del mutamento stesso, indipendentemente dall'esistenza e dalla conoscenza di circostanze potenzialmente suscettibili di influire sul fenomeno inflattivo (applicazione concernente l'improvviso "salto" inflattivo verificatosi a seguito della crisi petrolifera del 1974, in rapporto alla svalutazione monetaria degli anni precedenti).

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