Cass. civile, sez. II del 1988 numero 6595 (05/12/1988)


Ricorre la ipotesi della divisione fatta dal testatore anche se il de cuius, trattandosi di fondi rustici, faccia riferimento a beni che non siano già stati distaccati sul terreno, ma si limiti a descriverne la superficie ed i confini, cosicché gli eredi debbano compiere soltanto una attività esecutiva consistente nel riportare sul terreno e nelle planimetrie i dati letterali relativi alla individuazione dei beni oggetto del lascito testamentario.

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