Cass. civile, sez. II del 1988 numero 3816 (06/06/1988)


L’ art. 1351 cod. civ., il quale stabilisce che il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prevede per contratto definitivo, si riferisce alla sola conclusione del contratto e non anche alla sua risoluzione consensuale, alla quale, in quanto non produce alcun effetto di natura reale, ma soltanto l' estinzione delle precedenti obbligazioni personali, è, quindi, applicabile il principio della libertà di forma della manifestazione di volontà. Il giudice del merito, in ipotesi di preliminare avente ad oggetto il trasferimento di diritti reali immobiliari, deve peraltro valutare, con prudente criterio, se il contratto sia stato risolto per mutuo consenso manifestato in forma verbale o per facta concludentia, nel caso in cui le parti, pur avendo dato una differente sistemazione ai propri interessi, abbiano trascurato dichiarare con atto scritto l' avvenuta risoluzione del contratto.

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