Cass. civile, sez. II del 1988 numero 3285 (30/04/1988)


Una servitù di passaggio è suscettibile di tutela possessoria indipendentemente dall' esistenza di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, atteso che tale requisito - pur rilevante ai fini della prova dell' esercizio della servitù e del suo contenuto - non è necessario per la configurabilità di una situazione di possesso della servitù stessa (al qual fine è sufficiente il passaggio sul fondo servente, fuori dell' ipotesi dell' altrui tolleranza, in relazione alla qualità di proprietario o possessore del fondo dominante), restando indispensabile, ai sensi dell' art. 1061 cod. civ., solo ai fini dell' acquisto del diritto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.

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