Cass. civile, sez. II del 1987 numero 3040 (30/03/1987)


Nell'azione di petizione di eredità, legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e chi sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione, né la relativa pronuncia, utilmente data e perfettamente eseguibile tra i predetti legittimi contraddittori, modifica lo stato dei terzi rimasti estranei al giudizio, nei cui confronti essa resta "res inter alios acta". pertanto, non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro, rimasto estraneo al procedimento, si ritenga o sia stato indicato come vero erede.

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