Cass. civile, sez. II del 1986 numero 6688 (14/11/1986)


Nel contratto a favore di terzo (per la cui validità si richiede un interesse dello stipulante, ancorché di qualsiasi natura e quindi anche solo morale) non sussistono limiti in ordine alla qualità ed al contenuto della prestazione da rendersi al terzo, la quale può consistere in un dare, in un facere, in un non facere, presente o futuro, od anche nella costituzione di un diritto reale. Pertanto, con detto contratto, ben può costituirsi una servitù prediale a vantaggio di un fondo altrui, purché tale costituzione risponda ad un qualsiasi interesse (non necessariamente patrimoniale) dello stipulante.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1986 numero 6688 (14/11/1986)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti