Cass. civile, sez. II del 1986 numero 4672 (19/07/1986)


Quando alla cessione del preliminare di vendita mediante la sostituzione del promissario acquirente con un terzo, sia seguita la conclusione della compravendita tra il cessionario e il promittente venditore, il cedente non può proporre la domanda di risoluzione del contratto di cessione per l' inadempimento del cessionario al fine di ottenere la retrocessione dell' immobile dal cessionario, in quanto, una volta sopraggiunta la stipulazione del contratto definitivo, il preliminare esaurisce la sua funzione e, quindi, l' inadempimento è configurabile con esclusivo riguardo al contratto definitivo, con riferimento al quale soltanto le relative parti possono agire per la composizione giudiziale dei rispettivi interessi.

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