Cass. civile, sez. II del 1984 numero 5825 (16/11/1984)


Al fine del mantenimento del potere di fatto sulla cosa, non occorre, da parte del possessore, l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento e di esercizio del possesso, ma è sufficiente che la cosa, anche in relazione alla sua particolare destinazione, possa continuare a considerarsi rimasta nella virtuale disponibilità del possessore, salvo che non risulti esteriorizzato da chiari e inequivoci segni l'animus derelinquendi.

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