Cass. civile, sez. II del 1984 numero 4347 (25/07/1984)


Anche in ipotesi di vendita diversa da quella da piazza a piazza, disciplinata dall'art. 1511 cod. civ., il principio contenuto nel secondo comma dell'art.. 1495 cod. civ. secondo cui, ai fini dello esercizio dell'azione di garanzia, la denuncia dei vizi della cosa non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultata, si applica per ogni vizio sia esso occulto od anche apparente, sempre che, in questa seconda ipotesi, il contratto sia stato concluso senza precedente verifica della cosa venduta.

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