Cass. civile, sez. II del 1984 numero 2759 (07/05/1984)


Dalla concettuale impossibilità di coesistenza tra il recesso (convenzionale o legale) - configurabile come il diritto potestativo di risolvere, eccezionalmente, dall' interno, ex uno latere, il contratto - e la risoluzione per l' inadempimento ex art.. 1453 cod. civ., consegue che, chiesta giudizialmente quest' ultima risoluzione, non è dato esercizio di recesso unilaterale e, reciprocamente, che l' esercizio del recesso, determinando già per tale via lo scioglimento del rapporto, preclude al recedente la proposizione della domanda di risoluzione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1984 numero 2759 (07/05/1984)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti