Cass. civile, sez. II del 1983 numero 7336 (12/12/1983)


Qualora il costruttore-venditore di un fabbricato abbia creato una situazione di vantaggio a favore di tale bene ed a carico del fondo limitrofo, come nel caso in cui abbia installato tubi di acqua pura o lurida a distanza inferiore a quella fissata dall'art. 889 secondo comma cod. civ., la situazione medesima, in quanto sia priva di un titolo giustificativo, e resti quindi esposta ad un'eventuale azione del vicino diretta a rimuoverla, si traduce in un onere gravante sul bene compravenduto. Ne consegue che al compratore, il quale non abbia avuto conoscenza di detto onere, nel senso che, pur consapevole di quella situazione di vantaggio, abbia ignorato la sua non corrispondenza con la situazione di diritto, deve essere riconosciuta, nei confronti del venditore, la tutela prevista dall'art. 1489 cod. civ.

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