Cass. civile, sez. II del 1983 numero 7172 (29/11/1983)


Un autoclave, diretta a consentire l' utilizzazione costante dello impianto idrico di edificio condominiale, costituisce parte integrante dell' impianto medesimo. Pertanto, le spese relative alla installazione di detta autoclave restano soggette agli stessi criteri di ripartizione fissati per l' impianto idrico, mentre la circostanza che l' edificio sia composto di più piani, serviti in misura differente dalla pompa dell' autoclave, non è di per sé sufficiente a giustificare una diversa ripartizione secondo il criterio della proporzionalità all' uso (artt. 1123 e 1124 cod. civ.).

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