Cass. civile, sez. II del 1983 numero 699 (25/01/1983)


Le vedute aperte a titolo di servitù creano diritti reali veri e propri, mentre quelle aperte a titolo di proprietà in base alle norme di vicinato sono espressione delle limitazioni legali di tale diritto, imponendo soltanto di riflesso dei doveri al proprietario confinante, che non sono da confondersi con le obbligazioni reali, pur avendo in comune con queste alcune caratteristiche. Pertanto, mentre nei rapporti di vicinato non si può usufruire - agendo in possessorio - di una tutela maggiore di quella che al proprietario compete in sede di giudizio petitorio, in quanto le relative facoltà possessorie possono trovare tutela soltanto se rientranti nei poteri attribuiti al proprietario, per contro ove si deduca che la veduta è stata esercitata iure servitutis, la tutela possessoria resta correlata al contenuto del possesso della servitù esercitato, indipendentemente dall'esistenza di un suo titolo costitutivo.

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