Cass. civile, sez. II del 1983 numero 697 (25/01/1983)


La rinunzia alla vocazione testamentaria da parte di un coerede che abbia già accettato l' eredità in base alla delazione legittima, meno favorevole per lui, costituisce negozio di dimissione di diritti ed è ammissibile, dato il potere di autonomia delle parti, purché sussistano i relativi requisiti di forma e di sostanza, sicché esso, ove abbia ad oggetto una quota di comunione di beni immobili, richiede ad substantiam la forma scritta, ad integrare la quale è necessario che sia posto in essere, per iscritto, un atto consacrante l' incontro delle volontà di colui che intende rinunciare alla vocazione testamentaria per optare per quella legittima e di coloro che accedono a tale rinunzia, accettando l' atto dispositivo della quota fatta a loro favore dal rinunciante, mentre non è sufficiente che uno o più negozi si limitino a richiamare il suddetto contratto, altrimenti concluso, od a presupporne la esistenza.

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