Cass. civile, sez. II del 1983 numero 5272 (05/08/1983)


Qualora il terzo - cui sia stato demandato dalle parti il relativo compito - non addivenga alla determinazione della prestazione dedotta in contratto né ad essa provvedano le parti direttamente ed una di esse adisca il giudice chiedendo la condanna della controparte all' adempimento della detta prestazione, la relativa controversia - che ha per oggetto il predetto adempimento ed il necessario presupposto della determinazione della prestazione da eseguire - può essere risolta direttamente, anche per il principio generale dell' economia processuale, dal giudice nel suo duplice oggetto, con una decisione il cui risultato ha la funzione di integrare, quanto alla determinazione e secondo la ratio dell' art. 1349 cod. civ., il contratto nel suo manchevole elemento.

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