Cass. civile, sez. II del 1983 numero 5129 (26/07/1983)


L' obbligazione della spesa per il mantenimento della servitù, posta dal titolo in tutto o in parte a carico del proprietario del fondo servente, configura un' obbligazione propter rem, come tale in relazione strumentale inscindibile con la servitù, e che per ciò, in tanto può ritenersi sussistente ed opponibile verso i successivi acquirenti del fondo servente, in quanto sussista e sia ad essi opponibile la servitù.

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