Cass. civile, sez. II del 1982 numero 3732 (18/06/1982)


La norma dell'art.1712 cod. civ., secondo cui il ritardo del mandante, nel rispondere alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione dell'incarico, importa approvazione dell'atto compiuto dal mandatario, anche se questi ha ecceduto dai limiti del mandato, opera esclusivamente nei rapporti fra mandante e mandatario, sicchè la suddetta approvazione tacita non puo essere invocata dai terzi interessati, quale equipollente della ratifica disciplinata dagli artt. 1398 e 1399 cod. civ..

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