Cass. civile, sez. II del 1982 numero 3631 (15/06/1982)


Qualora un immobile sia oggetto di proprietà indivisa di un incapace e del suo rappresentante, e, quest' ultimo, agendo in nome proprio, e non anche nell' esercizio del potere di rappresentanza, prometta ad un terzo la vendita dell' intero bene, con l' espressa previsione dello scioglimento da tale impegno, per il caso del mancato conseguimento dal tribunale dell' autorizzazione prescritta per la vendita da parte dell' incapace, nel relativo contratto deve ravvisarsi un preliminare di vendita sottoposto a condizione risolutiva, valido ed operante in considerazione dell' estraneità ad esso dell' incapace medesimo. Pertanto, ove cessi di pendere la condizione, per essere stata conseguita l' autorizzazione per il suddetto incapace, il comportamento del promittente, consistente nel rifiuto di addivenire alla stipulazione del definitivo, configura inadempimento del preliminare, e tale inadempimento non può essere escluso per il fatto che sia poi sopravvenuta la revoca del provvedimento autorizzatorio, salva restando l' opponibilità o meno della revoca stessa nel diverso rapporto fra l' incapace ed il terzo promissario, secondo la previsione dell' art.. 742 cod. proc. civ.

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