Cass. civile, sez. II del 1982 numero 3468 (08/06/1982)


In relazione al diritto di abitazione e per il caso di chiamata congiuntiva, il "bisogno" dei chiamati è quello di disporre direttamente, per abitarvi, di una casa con il limite di non destinare l' immobile a forme di godimento indirette, come, ad es., la locazione a terzi, o il comodato, a differenza di quanto può avvenire in caso di usufrutto, e con l' ulteriore conseguenza che se alcuno dei beneficiati viene a mancare, il diritto si accresce a favore degli altri. In detti limiti, che attengono all' essenza ed al contenuto del diritto, e non già alla sua estensione materiale, il beneficiato può comportarsi come meglio gli aggrada sempre che non pregiudichi o leda il diritto del proprietario.

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