Cass. civile, sez. II del 1982 numero 1839 (23/03/1982)


Il vizio redibitorio (art. 1490 cod. civ.) e la mancanza di qualità nella cosa venduta (art. 1497 cod. civ.) presuppongono entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito, ma si differenziano perché il vizio redibitorio riguarda le imperfezioni inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione e, in genere, ogni altra imperfezione o alterazione della cosa, laddove la mancanza di qualità è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie piuttosto che in un'altra. (Nella specie, in cui l'azione proposta dal compratore mirava a far valere vizi della macchina agricola acquistata che la rendevano inidonea all'uso, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha ritenuto che correttamente il giudice del merito aveva qualificato detta azione come redibitoria).

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