Cass. civile, sez. II del 1981 numero 4105 (23/06/1981)


Nella divisione dei beni ereditari, la stima dei beni si compie con riferimento al tempo della divisione, intendendosi per tale momento, a norma dell'art 766 cod civ, quello in cui si procede alle relative operazioni, le quali possono protrarsi nel tempo. Detta stima, una volta acquisita al processo, può essere mutata non già per le normali e prevedibili fluttuazioni dei valori di mercato intervenute durante il procedimento di divisione, bensì solo per eventi straordinari.

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