Cass. civile, sez. II del 1981 numero 1944 (06/04/1981)


Il patto di opzione - che è un vero e proprio contratto per cui una delle parti rimane vincolata alla propria proposta contrattuale, completamente determinata nel contenuto, per un certo tempo, durante il quale l' altra parte ha facoltà di manifestare la accettazione e di determinare cosi il perfezionamento di un ulteriore contratto, senza necessita di una nuova dichiarazione di volonta dell' autore dell' offerta - pur rientrando nella lata categoria dei contratti preparatori in genere, va distinta dal contratto preparatorio in senso stretto, consistente in una convenzione che, insinuandosi nella formazione di un altro contratto, fissa in modo vincolativo per le parti alcune clausole e parti del contenuto di tale secondo contratto, di guisa che, se questo si concluderà, le medesime vi si inseriranno automaticamente, senza bisogno di un ulteriore consenso su di esse. Pertanto, deve qualificarsi contratto preparatorio in senso stretto, e non patto di opzione, la convenzione contenente una proposta irrevocabile di preliminare di vendita immobiliare, del quale le parti abbiano stabilito solo taluni punti fondamentali (bene oggetto della vendita e prezzo), riservando ad un successivo incontro di volontà la determinazione di altri punti, ugualmente indispensabili (modalita di pagamento del prezzo, nome dell' intestatario dell' immobile, ecc).

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