Cass. civile, sez. II del 1980 numero 1116 (14/02/1980)


Nel caso di vendita, definitiva o preliminare, di cosa altrui, l'impegno del venditore o del promittente, può essere adempiuto sia mediante l'acquisto della proprietà della cosa da parte di tale soggetto, col successivo trasferimento di essa al promissario acquirente (nell'ipotesi di vendita preliminare), sia mediante la vendita diretta della cosa stessa dal terzo al compratore o promissario acquirente, purché tale trasferimento, anche se il venditore o il promittente non sia intervenuto nel relativo contratto, abbia avuto luogo in conseguenza di un'attività svolta dallo stesso venditore o promittente, cioè dei rapporti tra questi ed il terzo proprietario del bene ed in conseguenza dell'adempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi assunti nei confronti del venditore o promittente.

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