Cass. civile, sez. II del 1978 numero 4047 (07/09/1978)


La vendita di cosa futura, pur non comportando il passaggio della proprietà della cosa al compratore simultaneamente e per effetto della semplice manifestazione del consenso, non costituisce un negozio a formazione successiva di carattere e con effetti meramente preliminari, ma configura una ipotesi di vendita obbligatoria di per se sufficiente a produrre l' effetto traslativo della proprietà nel momento in cui la cosa verra ad esistenza o anche in un momento successivo qualora le parti, nell' esercizio della loro autonomia negoziale, abbiano differito l' effetto medesimo ad un momento posteriore a quello in cui la cosa viene ad esistenza.

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