Cass. civile, sez. II del 1978 numero 1448 (25/03/1978)


Il debito per contributi di bonifica, dovuti ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, il quale costituisce onere reale gravante sull' attuale proprietario del fondo, e, quindi, in caso di vendita, sull' acquirente, può comportare il diritto dell' acquirente medesimo a conseguire la risoluzione del contratto, ovvero la riduzione del prezzo in relazione al suo ammontare successivo alla data della vendita, solo qualora, ai sensi dell' art. 1489 cod. civ. sia non apparente, non dichiarato dal venditore nel contratto, e non conosciuto dal compratore. Detto diritto, pertanto, non può essere affermato sulla sola base dell' accertamento di una clausola contrattuale che dichiari il fondo libero da vincoli o pesi, occorrendo altresì escludere che i contributi stessi siano apparenti o conosciuti dal compratore, tenendo conto della eventuale presenza "in loco" di opere di bonifica visibili, delle modalità di legge per la classificazione dei comprensori di bonifica e per l' approvazione e pubblicazione dei relativi piani, nonché delle modalità di esazione dei contributi, secondo le norme che disciplinano le imposte dirette.

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