Cass. civile, sez. II del 1978 numero 1442 (24/03/1978)


Il negozio, con il quale il coerede, che abbia alienato la propria quota ereditaria, ed il terzo acquirente della quota medesima dichiarino la nullità o la originaria inefficacia del negozio traslativo fra di loro intervenuto, può essere idoneo a reintegrare ex tunc e con effetti reali detto coerede nella comunione ereditaria, e, quindi, a determinare il sopravvenuto difetto delle condizioni dell'azione di riscatto di quella quota, che sia stata in precedenza esperita da altro coerede a norma dell'art. 732 cod. civ., solo quando risulti che il negozio medesimo abbia portata ricognitiva di una causa di nullità od originaria inefficacia dell'indicato contratto traslativo, stabilita tassativamente dalla legge, in quanto, in caso contrario, esso opera esclusivamente fra le parti contraenti, e non è opponibile a soggetti diversi, quale il coerede che agisca in retratto successorio.

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