Cass. civile, sez. II del 1977 numero 5441 (13/12/1977)


Il secondo comma dell'art. 1513 cod. civ. - per cui, in caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa mobile venduta, la parte che non ha chiesto la verifica preventiva della cosa stessa nei modi stabiliti dall'art. 696 cod. proc. civ. deve, in caso di contestazione, provarne 'rigorosamente l'identità o lo stato - stabilisce il principio che, nell'ipotesi, l'interessato, tenuto come sempre al rispetto dell'onus probandi, deve dare, con qualsiasi mezzo di prova, una dimostrazione piena e precisa del proprio assunto e nessun margine è consentito all'apprezzamento del giudice del merito in considerazione della difficoltà - e al limite, della stessa impossibilità - di prova in cui la parte si sia trovata per non avere preventivamente chiesto la formale verifica della cosa.

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