Cass. civile, sez. II del 1977 numero 5302 (07/12/1977)


L'estinzione della servitù per rinuncia del titolare deve risultare da atto scritto, ai sensi dell'art. 1350 numeri 4 e 5 Cod. civ., e non può essere desunta indirettamente da fatti concludenti. Pertanto, il consenso che il proprietario di un terrazzo riceva dal proprietario di piano sottostante, per realizzare, senza alcuna limitazione, una sopraelevazione, non è idoneo a far ritenere l'estinzione per rinuncia della servitù di attraversamento e fuoriuscita di canna fumaria, esistente a carico del terrazzo medesimo ed in favore dello immobile sottostante.

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