Cass. civile, sez. II del 1977 numero 5030 (17/11/1977)


A differenza che nell'obbligazione alternativa - nella quale le prestazioni plurime sono dedotte in modo alternativo e solo con l'esercizio del diritto di scelta l'obbligazione diviene definitivamente semplice, concretandosi e fissandosi in una delle prestazioni plurime suddette - nell'obbligazione facoltativa una sola prestazione è dedotta nel vincolo: pertanto, l'obbligazione è semplice, ma il debitore si può liberare prestando altra cosa, talché, fino a quando la diversa prestazione non sia eseguita, l'obbligazione, nel suo oggetto originario, non è adempiuta o non è esattamente adempiuta, onde se ne può sempre chiedere l'adempimento o l'esatto adempimento.

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