Cass. civile, sez. II del 1977 numero 3690 (10/08/1977)


Nelle vendite di animali, se l' animale è affetto da una delle malattie contagiose elencate nel regolamento di polizia veterinaria, e per le quali è previsto l' isolamento o il sequestro, (nella specie, salmonellosi), il negozio deve ritenersi nullo per illiceità dell' oggetto derivante dal divieto di alienazione, il quale sussiste anche se l' incommerciabilità di cui trattasi non è espressamente disposta dal regolamento predetto.Per la dichiarazione di nullità del contratto, non ha rilievo che la illiceità dell' oggetto rientri o meno nella previsione negoziale delle parti, poiché la nullità discende esclusivamente da una situazione obiettiva di inconciliabilità tra l' attuazione della volontà contrattuale, inerente ad un oggetto che manchi del requisito della liceità, e l' interesse pubblico, alla cui esclusiva tutela è predisposta la sanzione di cui trattasi.

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