Cass. civile, sez. II del 1977 numero 1378 (12/04/1977)


L' art. 1061 Cod. civ., che prevede l' acquisto per usucapione delle servitù apparenti, ancorché discontinue, ha innovato alla disciplina contenuta nell' art. 630 del codice civile del 1865, la quale escludeva l' usucapibilita delle servitù discontinue. Ne consegue che il possesso di una servitù apparente di passaggio, iniziato sotto il codice civile abrogato, è utile all' usucapione ordinaria del relativo diritto solo con decorso dalla data di entrata in vigore del libro della proprietà dell' attuale codice civile (28 ottobre 1941), è, quindi, tenuto conto della sospensione dei termini durante lo stato di guerra (artt 1 del R.D.L. 3 gennaio 1944 n. 1 ed 1 del dll 24 dicembre 1944 n. 392), solo se si sia protratto, dall' anzidetta data, per ventitre anni, tre mesi ed otto giorni.

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