Cass. civile, sez. II del 1976 numero 600 (24/02/1976)


Con il negozio di ricognizione (di cui la ricognizione di debito costituisce una specie), le parti possono non soltanto limitarsi a riconoscere una situazione preesistente, ma anche definire un regolamento attuale di interessi, funzionalmente collegato con altro precedente. In questa seconda ipotesi, il negozio ricognitivo, in quanto si sovrappone al precedente senza eliminarlo, realizza una funzione sia dichiarativa della situazione preesistente sia costitutiva di una attuale obbligazione, immediatamente efficace, e ciò nel senso che esso è diretto, non a creare la prova di un fatto passato, ma a formare la definitiva e vincolante certezza di un rapporto giuridico, preesistente ma rigenerato nell' attualità di un rinnovato regolamento di interessi. Corrispondentemente, il trattamento giuridico dell' ipotesi in considerazione è influenzato dal concorso di due negozi nel medesimo regolamento di interessi: i limiti di reazione del rapporto preesistente sul nuovo derivano dal rispetto dell' elemento causale proprio di quest' ultimo, che è destinato a fissare il precedente rapporto, ed escludono la reviviscenza dei vizi formali e di quelli relativi alla validità del consenso originario. Secondo tali limiti, nel negozio ricognitivo opera il meccanismo dell' astrazione processuale ed il conseguente esonero dell' onere della prova del rapporto precedente; pertanto, l' efficacia del negozio ricognitivo perdura fino al momento in cui il soggetto che per effetto del regolamento d' interessi risulti obbligato, non dimostri l' inesistenza originaria o l' estinzione sopravvenuta del rapporto riconosciuto.

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